Il 7 marzo 2001 è
entrato in vigore il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione
della firma sono:
NASCITA
RESIDENZA
CITTADINANZA
GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI
STATO DI CELIBE O NUBILE
STATO LIBERO
STATO DI CONIUGATO
STATO DI VEDOVO
STATO DI FAMIGLIA
ESISTENZA IN VITA
NASCITA DEL FIGLIO
DECESSO DEL CONIUGE, DELL'ASCENDENTE O DISCENDENTE
ISCRIZIONE IN ALBI, REGISTRI O ELENCHI
APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI
TITOLO DI STUDIO
ESAMI SOSTENUTI
QUALIFICA PROFESSIONALE (titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica)
SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA
STATO DI DISOCCUPAZIONE
QUALITA' DI PENSIONATO E CATEGORIA DI PENSIONE
QUALITA' DI STUDENTE
QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE,
DI TUTORE, DI CURATORE E SIMILI
POSIZIONE AGLI EFFETTI E ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI MILITARI
ASSENZA DI CONDANNE PENALI
NON ESSERE A CONOSCENZA DI ESSERE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI PENALI
QUALITA' DI VIVENZA A CARICO
NON TROVARSI IN STATO DI LIQUIDAZIONE O DI FALLIMENTO (e di non
aver presentato domanda di concordato)
Non devono pertanto essere più richiesti i suindicati certificati dagli organi della
Pubblica Amministrazione nonché dai Gestori di Pubblici Servizi, e dai privati che vi
consentono.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali o
fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, s'intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del
dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime,
unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del Notaio,
Cancelliere, Segretario Comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli
organi della Pubblica Amministrazione ed ai Gestori di Servizi Pubblici al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici.
La mancata accettazione dell'autocertificazione
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
Certificati medici, sanitari, veterinari
Certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
Brevetti e marchi
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel
proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione, un
titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente
conservato, un atto o documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione,
è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti
di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle Amministrazioni Pubbliche e dai Gestori di
Pubblici Servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono
essere autocertificati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
previa indicazione da parte dell'interessato, dell'Amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Le Amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione
delle sanzioni penali previste.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione
contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità
del dichiarante.
Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai
cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono autorizzati a
soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti
pubblici.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base
valido per l'intero anno scolastico. |